Il Testo Unico sulla sicurezza all’articolo 2, comma 1, lettera aa) definisce la formazione come il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

Nel decreto il concetto di formazione è citato a più riprese, riferito, di volta in volta, a diversi soggetti o aspetti dell’ambiente di lavoro.
L’articolo 37 contiene le indicazioni riguardanti la formazione in tema di sicurezza che il datore di lavoro deve fornire (a proprie spese) ai lavoratori e ai loro rappresentanti. I concetti che essa deve affrontare sono: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Devono, inoltre, essere illustrati i rischi connessi allo svolgimento delle varie attività, i potenziali danni e le rispettive misure preventive e correttive.
Nell’articolo vengono anche descritte le caratteristiche della formazione destinata a dirigenti e i preposti, che deve vertere su: figure coinvolte nella sicurezza e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e identificazione delle misure preventive e di protezione.
Tra i soggetti menzionati, anche gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza devono usufruire di un’idonea formazione, nonché di un aggiornamento continuo sull’evoluzione delle condizioni di sicurezza in azienda.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione specifica, che preveda una verifica di apprendimento, inerente a: principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale in tema di sicurezza sul lavoro, soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori e nozioni sulle tecniche comunicative.

Nell’articolo 73 sono evidenziati i criteri della formazione e dell’addestramento sulle attrezzature di lavoro e sui dispositivi di protezione individuali. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a dare ai propri collaboratori informazioni sufficienti sui potenziali pericoli derivati dall’uso di strumenti e sugli appositi dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a loro disposizione (es. caschetti o mascherine).

L’articolo 164 stabilisce che il datore di lavoro assicuri all’RLS e ai lavoratori una formazione concernente la segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
Quanto all’articolo 169, questo fa riferimento alla formazione e alle informazioni (peso e caratteristiche del carico) che il datore di lavoro (in base all’allegato XXXIII) deve garantire ai dipendenti in merito alla movimentazione manuale dei carichi e ai corretti comportamenti da intraprendere.
L’articolo 177, invece, è dedicato alla formazione che spetta agli operatori addetti ai videoterminali, incentrata su misure da adottare sul posto di lavoro, opportune modalità di svolgimento dell’attività e protezione degli occhi e della vista.
Nell’articolo 184 si delinea la formazione che spetta ai lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e ai loro rappresentanti, in particolare su: misure adottate, entità e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici, modalità per individuare e segnalare effetti negativi dell’esposizione, circostanze che richiedono sorveglianza sanitaria (e obiettivi della stessa), procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo il rischio derivante dall’esposizione e uso corretto di adeguati DPI.
L’articolo 195 stabilisce la necessità di fornire una formazione, analoga a quella accennata nell’articolo 184, in relazione ai rischi connessi all’esposizione al rumore.
Nell’articolo 227 è menzionata la formazione necessaria per coloro che nel proprio lavoro vengono a contatto con agenti chimici pericolosi: identità degli agenti, rischi per la sicurezza e la salute, valori limite di esposizione professionale e disposizioni normative relative agli agenti.
L’articolo 239 presenta chiarimenti sulla formazione dedicata ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Essa considera: precauzioni per evitare l’esposizione, misure igieniche da osservare, necessità di indossare e impiegare correttamente indumenti di lavoro protettivi e dispositivi individuali di protezione.
L’articolo 258 contiene i principi base della formazione destinata ai soggetti esposti a polveri contenenti amianto: procedure di lavoro sicure, misure d’emergenza, decontaminazione ed eliminazione dei rifiuti.
Nell’articolo 278 sono citati i contenuti formativi necessari per chi può incorrere in rischi di natura biologica e, infine, nell’articolo 294-bis, è descritta la formazione per i lavoratori che operano in atmosfere esplosive.